FAQ
Domande frequenti
Chi può iscriversi al Registro Storico?
Il Registro Storico è aperto a tutti i veicoli per uso privato, intestati a persone fisiche, che abbiano compiuto 20 anni e che siano in uno stato di conservazione originale e decente o restaurati.
Il titolare dei veicoli deve essere la stessa persona che invia la domanda di iscrizione
N.B. i 20 anni vengono calcolati dall'anno di produzione, non dal mese di immatricolazione.
Ci hanno scritto per chiedere spiegazioni circa la possibilità di vedersi restituiti il vecchio libretto, non solo per una questione affettiva, ma anche per documentare l’originalità del veicolo, la sua provenienza e anche la sua integrità in termini di originalità.
Ebbene, la procedura prevede che il vecchio targhino si può conservare anche solo per ricordo, mentre per il libretto la procedura, in Motorizzazione, diventa un attimo più complessa.
Gli uffici prevedono infatti di presentare una domanda in carta semplice ma con bollo da 14.62 euro con la richiesta specifica:
“Il sottoscritto……. con la presente chiede per motivi collezionistici di conservare il certificato di idoneità tecnica n°…………del ciclomotore marca………….. modello……………………..telaio n°………………. motore n° ………..”.
Così facendo avremo quindi la possibilità di riottenere il vecchio libretto custodito sino ad oggi gelosamente e con la massima cura.
Da qui il nostro consiglio di farsi sempre rilasciare il vecchio libretto, al pari del ‘Foglio complementare’ quando per un acquisto ci si vede sostituire il vecchio allegato con il Ctp.
Aggiungiamo che la normativa prevede come l'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
Ciascun ciclomotore alla fine sarà individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
Ma ora vediamo nell’ordine cosa si deve fare:
la precedente normativa, prevedeva la possibilità, per i proprietari di ciclomotori immatricolati prima del 14 luglio 2006, di circolare muniti:
1. del CIT – Contrassegno di idoneità tecnica (c.d. librettino), che riporta il numero di telaio e le caratteristiche costruttive del ciclomotore.
2. del Contrassegno di Identificazione del Ciclomotore (c.d. targhino), che identifica il responsabile della circolazione e non era in alcun modo legato al ciclomotore;
Per i ciclomotori immatricolati dopo tale data, si era reso obbligatorio (art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», così come modificato dal’art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni) la sostituzione di questi documenti con
1. il CIC- certificato di circolazione, che oltre ai dati inseriti nel CIT contiene il numero di targa del veicolo e il nome del proprietario
2. la targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.
Documenti richiesti:
E’ possibile effettuare la richiesta della nuova targa per ciclomotori sottoscrivendo una autocertificazione di residenza, presentando:
- un documento di identità ed il codice fiscale
- certificato tecnico originale (libretto), qualora il ciclomotore è già circolante
- certificato di conformità qualora il ciclomotore è nuovo di fabbrica.
La nuova targa per ciclomotori a sei caratteri alfanumerici deve essere richiesta nei seguenti casi:
- Acquisto di un ciclomotore nuovo mai messo in circolazione
- Acquisto di un ciclomotore usato senza il possesso del vecchio contrassegno identificativo (la vecchia targa ciclomotore con 5 lettere/numeri)
- Smarrimento, deterioramento o distruzione del certificato di idoneità tecnica (il libretto) del ciclomotore
- Smarrimento, deterioramento o distruzione del contrassegno identificativo (vecchia targa a 5 lettere/numeri) del ciclomotore
- Per permettere il trasporto di un passeggero sui ciclomotori omologati (ovviamente alla guida ci deve essere un maggiorenne)
Assicurazione agevolata veicoli storici:
Il Registro Storico ASI e FMI permette sia di dare più valore al proprio veicolo, sia di ottenere agevolazioni fiscali rilevanti nell'ambito di una assicurazione agevolata storica che può essere anche "cumulativa" ovvero: con una piccola spesa, per ogni veicolo in più, si possono aggiungere alla copertura assicurativa altri veicoli (dipende dagli assicuratori)
Precisazioni sul DM del 17/12/2009 e sul C.R.S.
Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010, disciplina modalità e procedure per:
- L’iscrizione di un veicolo in uno dei Registri al fine d acquisire la qualifica di veicolo d’interesse storico e collezionistico;
- Per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
- Per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico. Pertanto, l’iscrizione ad un registro di un veicolo storico è subordinata al rilascio, da parte del registro stesso, del certificato di rilevanza storica e collezionistica (CRS)
A partire dal 20 marzo 2010, il CRS è l’unico documento valido ai fini della circolazione?
Si perché il Decreto dice che attraverso il CRS un veicolo acquisisce la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico (art. 3 comma 1)
L'attestato di storicità non è quindi più valido ai fini della circolazione?
Il D.M. è entrato in vigore il 20.03.2010 e provvede per il futuro. I veicoli dichiarati di interesse storico e collezionistico prima del 19.03.2010 tali rimangono e mantengono i diritti acquisiti se sui loro documenti di circolazione compare tale classificazione o se sono stati dichiarati tali dagli enti competenti e i documenti attestino tale qualifica.
I soci che intendono circolare liberamente con i loro veicoli storici dovranno quindi richiedere tutti il CRS (anche se in possesso da anni dell'Attestato di storicità) oppure dovranno richiederlo solo per i veicoli non ancora in possesso di Attestato di storicità?
L’attestato di storicità è il documento che l’ASI rilascia “ad probationem” per fini fiscali ai sensi dell’art. 63 legge 342/2000. Restano validi a tutti gli effetti quelli emessi antecedentemente il 19/3/2010. Dal 20/3/2010 la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico si acquisisce attraverso il CRS. Questo è inoltre il documento richiesto per la revisione periodica.
L'Attestato di storicità servirà solo ai fini fiscali, cioè solo per l'esenzione bollo e per la stipula dell'assicurazione?
Servirà sicuramente per quanto concerne la normativa fiscale, per quanto riguarda i contratti assicurativi saranno le varie compagnie a decidere, ma possono essere validi gli attestati, il CRS e il Certificato d’identità purchè riconosciuti tali dalle Compagnie.
La Motorizzazione per procedere con la revisione richiede ora il CRS e non più l'attestato di storicità?
Si, questo prevede il Decreto dal 20/3/2010. I veicoli dotati degli altri documenti recanti date antecedenti non necessitano del CRS.
A cosa serve esattamente il CRS (che ha preso il posto della scheda tecnica per immatricolazione) per un'autovettura/moto regolarmente circolante?
Il D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010 prevede il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica da parte di ASI, FMI (per le moto) e i Registri FIAT, Alfa Romeo e Lancia, presupposto per la classificazione di veicolo di interesse storico e collezionistico e necessario per:
• la reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
• la loro revisione, biennale, con applicazione di norme che rispettano la loro storicità, contenute nel D.M., nella Circolare 4 ottobre 2010 n. 79260 e nei loro allegati ( in caso contrario la revisione viene effettuata rispettando le norme vigenti per i veicoli ordinari).
L'Attestato Storico è un certificato ancora utile alla stipula di un contratto assicurativo o è stato sostituito dal CRS, in tutto e per tutto?
E’ ancora valido se ritenuto tale dalle Compagnie di Assicurazione. Comunque, ai fini assicurativi possono valere alternativamente tutti e tre i certificati (C.D.I. - C.R.S. - A.d.S.) in funzione della richiesta fatta dalle compagnie assicuratrici e dal valore che esse attribuiscono agli stessi.
Gli attestati di storicità così come i certificati di identità dei veicoli storici non avranno in futuro alcuna valenza giuridica?
In materia di tasse Automobilistiche l’Attestato è il documento essenziale per il trattamento privilegiato. Il C.d.I. ha un valore interno, ma è il presupposto sufficiente per il rilascio degli altri.
Se circolo con un veicolo storico e ho targa e carta di circolazione in regola e sono in regola con il bollo, debbo avere anche il CRS?
Non si è obbligati a far classificare come d’interesse storico e collezionistico i veicoli di oltre 20 anni e richiedere pertanto il C.R.S.. Ma, in tal caso, sono considerati veicoli ordinari e sottostanno alle norme in vigore per i veicoli ordinari.
TASSA DI POSSESSO, ovvero il "bollo" per i veicoli d'epoca
"Per fruire dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" non viene espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei registri ASI (Automobilclub Storico Italiano) e FIM (Federazione Motociclistica Italiana).
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29 novembre 2011, n. 112.
Il provvedimento spiega infatti che i dettami dell’articolo 60, comma 4, del Codice dalla Strada secondo cui "rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI" non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Ciò -continua sempre l'Agenzia delle Entrate- trova infatti conferma anche nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del Codice della Strada, afferma che tale "disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico".
Ad ASI e FMI è rimessa dunque solo l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari a qualificare un veicolo "di interesse storico collezionistico".
L'Agenzia delle Entrate ritiene dunque che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo 63 (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).
(Altalex, 30 novembre 2011)"
Limitazioni alla circolazione:
Per i veicoli inquinanti limitazioni di circolazione in fascie orarie a seconda del comune di residenza. Per ulteriori informazioni, consultare il Comune di interesse
Cambio intestazione veicolo già iscritto al Registro Storico FMI
La domanda va fatta nel caso in cui la proprietà del mezzo già registrato sia cambiata. Va quindi comunicato alla FMI il nuovo proprietario.
Richiesta riesame per Targa Metallica
Da inviare nel caso in cui il veicolo abbia subito migliorie tecnico-estetiche rispetto alla documentazione precedentemente inviata